Novità introdotte dal nuovo decreto DM 11/01/2017.
In relazione ai contenuti del Cap. 2.3.2 teniamo ad informarvi che da parte della Fondazione è stata presentata la richiesta di modifica al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con Assolegno e il Politecnico di Milano, al fine di rendere nota la penalizzazione dei sistemi costruttivi a secco (quindi anche in carpenteria metallica) rispetto a quelli “ad umido” in relazione alla scelta dei parametri per la valutazione del comfort minimo estivo.
Nello specifico, il nuovo decreto mette sullo stesso piano, nella valutazione del comfort minimo estivo di un edificio, sia la Capacità Termica Areica (40 kJ/m2 K, parametro strettamente legato alla massa dell’edificio) sia la Temperatura Operante Estiva. Quest’ultima grandezza definisce in senso prestazionale le caratteristiche del pacchetto costruttivo senza dover obbligatoriamente puntare su componenti massivi.
La rettifica al Decreto ha pertanto superato tale penalizzazione favorendo i sistemi costruttivi che coniugano in modo eccellente prestazioni in termini di sicurezza strutturale e di comfort abitativo.